Statuto dell’associazione: Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio
Approvato dall’Assemblea dei soci fondatori il 4 gennaio 1973,
Modificato dalle Assemblee Straordinarie dei Delegati del 6 marzo 1982, del 16 dicembre 1994 e del 12 dicembre 2003
COSTITUZIONE, SCOPI, ASSOCIATI, ORGANIZZAZIONE
Art.1 Si è costituita, in Sondrio, una Associazione denominata “Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio” con sede in Sondrio. Potranno altresì essere istituite stabili organizzazioni presso altre province della regione Lombardia.
Art.2 L’Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio è una libera Associazione sportiva, senza fini di lucro, di natura apartitica.
Gli scopi che l’Associazione si propone sono:
- contribuire alla tutela e all’incremento del patrimonio ittico delle acque della Provincia di Sondrio, riunendo attorno a sé tutti i pescatori, gli enti e le associazioni a ciò interessate;
- organizzare sulla base di un ordinamento democratico interno i pescatori dilettanti e tutelare i loro interessi;
- promuovere e diffondere anzitutto tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell’integrità dell’ambiente naturale;
- tutelare per quanto di propria competenza la qualità e la quantità delle acque oltre che l’integrità degli ambienti di pesca, adottando ogni iniziativa atta a prevenire, eliminare o ridurre il degrado delle acque;
- collaborare con la Regione e le Province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obbiettivi della programmazione in materia di pesca;
- svolgere o collaborare allo svolgimento delle attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;
- svolgere o collaborare allo svolgimento delle attività di ripopolamento ittico;
- partecipare alla gestione sociale della pesca, aspirando in particolare ad ottenere dagli enti competenti la concessione a scopo di piscicoltura delle acque della Provincia di Sondrio, o ad ottenere comunque, anche tramite altri istituti, la possibilità di una gestione diretta della pesca da parte dei pescatori ad essa associati, al fine di un loro pieno coinvolgimento nell’attività di salvaguardia del patrimonio ittico e di una loro fruizione – previa contribuzione ai relativi costi ed oneri – delle attività istituzionali svolte dall’Associazione per la conservazione e il miglioramento del patrimonio ittico e per un corretto e ordinato esercizio della pesca sportiva;
- ottenere il riconoscimento regionale;
- collaborare con gli Enti provinciali preposti allo sviluppo turistico, economico sociale della provincia di Sondrio in ogni iniziativa che, tenuto conto degli interessi dei pescatori, porti alla realizzazione di nuove fonti di benessere per la popolazione della provincia;
- promuovere le attività sportive legate alla pesca.
Art.3 Fanno parte dell’Associazione e ne sono soci:
a) tutti i pescatori sportivi che chiedono di aderire ad essa e che abbiano versato la quota associativa fissata dall’Assemblea al fine di contribuire ai costi ed oneri delle attività istituzionali dalla stessa svolte; detta quota, nel caso di gestione diretta della pesca da parte dell’Associazione, coinciderà con il costo dei permessi per l’esercizio della pesca sportiva da parte degli associati nelle acque comprese nella gestione diretta;
b) le società di pescatori sportivi regolarmente costituite nell’ambito della provincia di Sondrio, che perseguano finalità coerenti con quelle di cui al precedente art.2 e che possiedano i requisiti previsti dalle norme stabilite dal Comitato di gestione al fine di garantire un’adeguata rappresentatività e funzionalità delle società, previo versamento della eventuale quota annuale di adesione;
c) gli Enti di cui al successivo art.8 lettere b) e c);
d) gli Enti e le Associazioni a carattere provinciale o intercomunale che intendano aderirvi per il perseguimento degli scopi di cui all’art.2, previa ammissione da parte del Comitato di Gestione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa. I pescatori sportivi associati, in caso di gestione diretta della pesca, hanno diritto di esercitare la pesca nelle acque in gestione, nel rispetto delle norme e condizioni fissate nel regolamento di pesca approvato annualmente dall’Assemblea, anche per quanto concerne l’assoggettamento alle sanzioni nello stesso previste per i casi di infrazione.
Art.4 L’ordinamento interno della Associazione è ispirato ai principi di democrazia e rappresentatività degli Associati, e tende a favorire la partecipazione degli stessi alle attività istituzionali svolte dall’Associazione nell’ambito del territorio provinciale di Sondrio.
Gli organismi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea provinciale;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
I membri di tutti gli organismi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo volontario e gratuito. Può essere riconosciuto al Presidente e ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei conti il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico
L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
Art. 5 L’assemblea provinciale è costituita:
- dai Presidenti delle Società aderenti;
- da un Delegato ogni cento pescatori sportivi maggiorenni della Provincia di Sondrio o frazione pari o superiore a cinquanta, eletto secondo le norme stabilite dal Comitato di gestione. Qualora in un’assemblea comunale il numero dei pescatori sia inferiore a cinquanta si procederà alla aggregazione degli stessi, per la votazione, ad un comune limitrofo. Il Comitato di gestione, in relazione al numero dei pescatori associati, potrà anche variare in diminuzione i numeri e le frazioni sopra indicate (cento / cinquanta) al fine di consentire un’adeguata rappresentanza dei membri elettivi dell’assemblea nel rapporto con le altre componenti. I Delegati verranno eletti dalle Assemblee comunali di cui saranno elettori attivi e passivi tutti i pescatori sportivi maggiorenni residenti nella provincia di Sondrio in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- da sette Delegati eletti dagli associati maggiorenni diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), secondo le norme stabilite dal Comitato di gestione;
- da un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all’art.8.
Art. 6 L’Assemblea provinciale che si riunisce ordinariamente nel mese di dicembre ha i seguenti compiti:
- esaminare ed approvare il conto consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
- approvare in sede di bilancio preventivo le quote associative;
- discutere ed approvare il Regolamento di Pesca proposto dal Comitato di gestione;
- eleggere a scrutinio segreto, mediante espressione personale del voto, i rappresentanti dei pescatori nel Comitato di Gestione in numero di 14, alla scadenza di ogni quadriennio salvo diversa deliberazione dell’Assemblea che proroghi i consiglieri in scadenza per un periodo non superiore a due anni in presenza di circostanze eccezionali e che sia adottata con la maggioranza di cui all’art. 7, ultimo comma. Detti rappresentanti dovranno essere nominati in numero di 12 tra i delegati eletti nelle rispettive zone di appartenenza della Provincia di Sondrio, e in numero di 2 tra i delegati eletti fuori Provincia; qualora nessuno dei delegati eletti in una zona accetti di essere candidato potrà essere eletto un altro pescatore associato della zona. A tale votazione partecipano solo i delegati di cui ai punti b) e c) dell’art. 5. L’Assemblea stabilisce le norme per la suddivisione della provincia in zone, ciascuna delle quali abbia almeno un rappresentante.
- nominare il Collegio dei revisori dei Conti in numero di tre componenti effettivi e di due supplenti.
Art. 7 La convocazione dell’Assemblea Provinciale sarà fatta con avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione.
Poiché l’Assemblea provinciale sia valida in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Trascorsa mezz’ora si riunisce in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei convenuti, salvo che per il caso di nomine in cui risulteranno eletti i nominativi che riporteranno più voti.
Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea provinciale con una maggioranza non inferiore alla metà più uno dei suoi componenti.
IL COMITATO DI GESTIONE
Art. 8 L’Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio è retta da un Comitato di Gestione composto da:
- 14 pescatori eletti dall’Assemblea provinciale dei delegati dei pescatori associati;
- il Presidente dell’Ente preposto al turismo a livello provinciale o un suo delegato;
- il Presidente della Camera di Commercio, dell’Industria, Artigianato ed Agricoltura o un suo delegato;
- una persona nominata concordemente dagli Enti e Associazioni di cui all’art.3 lett. d).
Art. 9 Spetta al Comitato di Gestione:
- predisporre il conto consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio dell’esercizio successivo;
- proporre in sede di bilancio preventivo l’importo delle quote associative;
- convocare l’Assemblea per l’approvazione dei bilanci e degli importi delle quote associative;
- convocare l’Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L’Assemblea potrà essere convocata anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti;
- predisporre il regolamento di pesca da sottoporre all’Assemblea provinciale;
- deliberare su ogni argomento posto all’esame del Comitato;
- indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;
- promuovere ogni possibile iniziativa tendente all’attuazione degli scopi dell’Associazione soprattutto con la collaborazione delle società affiliate;
- assumere il personale necessario per l’attuazione degli obblighi di gestione;
- designare i rappresentanti dei pescatori associati nella Consulta provinciale sulla pesca.
Art. 10 La convocazione del Comitato sarà fatta con avviso da inviarsi almeno 6 giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale la convocazione dovrà essere fatta almeno due giorni prima. Per la validità delle sedute del Comitato è necessario l’intervento della maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei convenuti. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.
Art. 11 I membri del Comitato che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Comitato stesso a maggioranza dei voti dei suoi componenti. Qualora uno o più membri elettivi cessino dall’incarico per motivi di cui al precedente comma o per altre cause, l’Assemblea provvederà all’integrazione dei posti vacanti tenuto presente il rispetto delle zone di appartenenza dei membri cessati dall’incarico. Per il solo periodo intercorrente tra la cessazione dell’incarico di membri elettivi e la loro integrazione da parte dell’Assemblea, il Comitato di gestione chiamerà a far parte del Comitato stesso uno dei Delegati della zona di appartenenza dei membri venuti a cessare.
Art. 12 I fondi dell’Associazione saranno depositati in conto corrente bancario; il potere di firma è demandato al Presidente o ad altri componenti del Comitato. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge. E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.
Art. 13 Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario. In caso di assoluta urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare provvedimenti indifferibili nell’interesse dell’Associazione, con l’obbligo di riferire al Comitato nella prima riunione successiva per la ratifica dei provvedimenti stessi.
VARIE
Art. 14 I verbali delle adunanze e delle deliberazioni debbono essere trascritti in apposito registro a pagine numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario delle adunanze.
Copia di detti verbali dovrà essere trasmessa alle società affiliate.
Art. 15 Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione e resi noti, nei loro elementi essenziali, ai Soci.
Art. 16 Per questioni di particolare importanza concernenti l’assetto o l’attività dell’Associazione, potrà essere indetto referendum tra gli Associati, ove ciò sia deliberato dall’Assemblea o dal Comitato di gestione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, oppure ne venga fatta richiesta da almeno un sesto degli Associati. Il referendum si svolgerà secondo le norme stabilite dal Comitato di Gestione.
Art. 17 Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere pronunciato che dall’Assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, osservando comunque l’obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità e fatta salva comunque la diversa destinazione imposta dalla legge.